Art. 7.
(Comunicazioni).

      1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i datori di lavoro pubblici e privati, soggetti agli obblighi di cui all'articolo 5, sono tenuti a comunicare alle direzioni provinciali del lavoro le caratteristiche dei centralini telefonici, ai sensi di quanto previsto dal citato articolo 5, nonché degli uffici di informazione comunque denominati, indicando il numero delle linee urbane e delle relative postazioni di lavoro in loro dotazione, il numero e le generalità dei centralinisti telefonici privi della vista e vedenti, nonché la data in cui sono stati adibiti ai centralini medesimi.
      2. I datori di lavoro, pubblici e privati, che procedono alla installazione o alla trasformazione di centralini telefonici che comportano l'obbligo di assunzione previsto dalla presente legge, sono tenuti a darne comunicazione entro due mesi alle direzioni provinciali del lavoro, indicando il numero delle linee urbane e delle postazioni di lavoro in loro dotazione.

 

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